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Reato di tortura, riviste le pene

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La Camera sta esaminando la legge che introduce il reato di tortura nell’ordinamento italiano. I primi atti internazionali risalgono alla Convenzione di Ginevra del 1949. Secondo Strasburgo, l’intervento della polizia alla scuola Diaz di Genova è un caso di tortura.

Il reato della tortura prevede pene da quattro a dieci anni.

Il reato di tortura perpetrato con violenza o minaccia, o in violazione degli obblighi di protezione, cura o assistenza sarà duramente punito.

Chi procura volutamente ad una persona affidatagli, o sotto custodia, acute sofferenze fisiche o psichiche, a causa dell’appartenenza etnica della vittima, del suo orientamento sessuale o delle opinioni politiche o religiose si macchia del reato di tortura. Chi vuole ottenere informazioni o vuole punire per ottenere notizie è punibile.

La pena sale tra i cinque ed i dodici anni se chi compie queste azioni è un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio. Inoltre se con la tortura si provocano lesioni gravi, la pena aumenta di un terzo o di una  metà.

Se con la crudezza della tortura si arriva a provocare la morte, la pena aumenta ancora. Si può arrivare anche a trent’anni. Se si uccide volontariamente ci sarà l’ergastolo. C’è poi il divieto di espellere o respingere gli immigrati se al rientro nel loro paese queste stesse persone rischiano di essere torturate.

Non ci sarà più immunità diplomatica per gli stranieri indagati o condannati nei loro Paesi di origine per tortura. Inoltre sarà anche prevista la pena per istigazione a commettere tortura.

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